I LAVORATORI DOVRANNO SACRIFICARE SE STESSI. Pacchetto semplificazioni: sul lavoro si rischierà molto di più.

Il motto “produci consuma crepa” è caratteristico del governo Monti, come lo era di quello Berlusconi. Anche in questo senso la continuità tra i due governi è palese. L’Europa ci chiede di intervenire in materia di lavoro, di cancellare diritti, di aumentare la produttività, di alzare in sostanza il livello di sfruttamento dei lavoratori ed ecco fatto: il governo tira su le maniche e si mette al lavoro per manomettere l’articolo 18, per rendere pressoché inefficace su molti punti lo Statuto dei Lavoratori ed ora, ancora una volta, tenta di porre un freno alle necessità di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Si diceva “ancora una volta”, perché nella sua breve vita questo governo ha già tentato due volte di “semplificare” gli adempimenti a carico delle imprese, in materia di sicurezza sul lavoro, mostrando una sostanziale indifferenza nei riguardi della tutela della salute e dell’incolumità di chi lavora. Già nel decreto semplificazioni dello scorso febbraio, il governo aveva tentato di azzerare i controlli nelle aziende; poi aveva provato a derogare le aziende dall’obbligo di valutare i rischi sul lavoro nei primi due anni di attività. Ma in questo modo i lavoratori sono soggetti a grave rischio.

Il governo quindi torna alla carica, ancora con un pacchetto semplificazioni. Senza entrarvi tecnicamente nel merito (lo ha fatto bene Marco Spezia nel documento che riporto in basso che io, anche da collega, condivido assolutamente in tutte le considerazioni), si deve sottolineare che le semplificazioni proposte prevedono deroghe per adempimenti in carico alle aziende fondamentali per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Tra questi vi è l’obbligo di valutare i rischi aziendali (inderogabile obbligo dei datori di lavoro); quello di documentare la valutazione dei rischi dovuti alle interferenze causate dalla contemporanea presenza di più imprese in uno stesso luogo di lavoro, attraverso il cosiddetto Duvri (si tratta di rischi molto insidiosi, perché non dipendono direttamente dalle attività di ciascuna impresa e quindi meno palesi); fino all’obbligo di formare ed informare i lavoratori. È vero che – bontà loro! – sono escluse dalle “semplificazioni” citate (ma non da altre pure importanti) alcune tipologie di attività molto pericolose (ad esempio quelle a rischio di incidente rilevante o le centrali termoelettriche. Ma ad usufruirne saranno comunque la grande maggioranza delle imprese che impiegano complessivamente milioni di lavoratori, alle quali si vuol concedere la possibilità a fare un po’ come pare loro in materia di sicurezza lavoro. Come a dire che il diritto alla salute ed all’integrità fisica dei lavoratori è in mano alla discrezionalità del datore di lavoro.

L’aspetto che mi pare centrale, in questa situazione, è la volontà del governo Monti di concedere, alle nuove aziende, scandalose proroghe (di due anni!) per valutare i rischi dovuti alle proprie attività. In pratica per due anni i datori di lavoro saranno esentati dal valutare a quali rischi sono sottoposti i lavoratori. In sostanza, con queste "semplificazioni", la tutela della salute e dell'integrità fisica delle persone che lavorano non costituirebbero una priorità imprescindibile da qualunque altro aspetto aziendale.
Ricordo, en passant, che già il ministro Sacconi intervenne in maniera simile, ma in maniera molto più blanda: nelle modifiche del 2009 al TU sulla sicurezza lavoro, infatti, si parlava di concessione di un tempo di 90 giorni per l’elaborazione del documento (cosiddetto DVR) che attesta l’effettuazione della valutazione dei rischi, che invece doveva essere immediata. Nel caso del pacchetto semplificazioni, è esattamente la valutazione dei rischi che viene rimandata di due anni dalla costituzione dell’azienda. È perfino inutile sottolineare che è solo dopo aver valutato a quali rischi i lavoratori sono soggetti svolgendo un’attività, che si possono organizzare correttamente le giuste misure di prevenzione e protezione da quegli stessi rischi. È lapalissiano quindi affermare che per i primi due anni i lavoratori di una nuova impresa potranno essere in balìa dei più svariati pericoli. Ed il nostro è un Paese nel quale in due anni, già senza quelle semplificazioni, muoiono e si ammalano per cause di lavoro diverse migliaia di persone.

La sicurezza sul lavoro, insomma, continua ad essere considerata un costo da abbattere in nome della competitività. Un concetto assunto dal governo Monti in piena continuità con quello Berlusconi, del quale faceva parte tal Giulio Tremonti che definì la sicurezza sul lavoro “un lusso che non ci possiamo permettere”. Il presidente Monti continua a ripetere che per rilanciare l’economia c’è bisogno del sacrificio di tutti. A quanto pare, ai lavoratori si chiede si sacrificare perfino la propria salute e la propria incolumità fisica; di sacrificare sé stessi. È questo non è accettabile.

Questo è un motivo in più per opporsi con forza al governo Monti e a chi lo sostiene.

Carmine Tomeo


PRIMO ESAME CRITICO DELLA BOZZA DI DECRETO SULLA SEMPLIFICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE DI TUTELA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

di Marco Spezia
ingegnere e tecnico della sicurezza
SICUREZZA SUL LAVORO – KNOW YOUR RIGHTS!



RIDUZIONE DELLA FORMAZIONE E DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA PER LAVORO “BREVI”


All’articolo 3 del Decreto viene aggiunto il comma 13 bis:

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e la Conferenza Stato-Regioni, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa di salute e sicurezza sul lavoro, sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi alla informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto applicabili alle prestazioni che implichino una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell’anno solare di riferimento”.
In attesa di capire cosa voglia dire “semplificazione degli adempimenti” appare inaccettabile qualunque semplificazione su formazione e sorveglianza sanitaria.
Indipendentemente dalla durata del lavoro la formazione è fondamentale per permettere al lavoratore di conoscere i rischi a cui va incontro e come affrontarli.
Anzi è proprio nei lavori di breve durata, in cui viene a mancare l’esperienza e la conoscenza dell’azienda e dei suoi rischi che la formazione è importantissima.
Nello stesso modo, ridurre (semplificare) la sorveglianza sanitaria, può comportare la mancata consapevolezza del medico competente che il lavoratore venga destinato a una lavorazione pur non essendo idoneo a svolgerla. Non a caso, infatti il primo passo della sorveglianza sanitaria è la visita preventiva di idoneità alla mansione


ELIMINAZIONE DELL’OBBLIGO DI ELABORARE I DATI AGGREGATI SANITARI E DI RISCHIO DEI LAVORATORI SOTTOPOSTI  SORVEGLIANZA SANITARIA

Abrogando i commi 1 e 2 dell’ articolo 40 e l’Allegato IIIB e modificando il comma 2bis dell’articolo 40, viene eliminato del tutto l’ obbligo per il medico competente di qualunque azienda di elaborare e trasmette all’autorità competente le informazioni relative ai dati relativi ai rischi cui sono esposti i lavoratori, gli infortuni denunciati, le malattie professionali segnalate, la tipologia dei giudizi di idoneità.
Viene quindi a mancare così del tutto sia un controllo sui fenomeni infortunistici e da malattie professionali delle aziende, sia la possibilità di elaborare statistiche nazionali sulla correlazione tra rischio aziendali e infortuni / malattie.


ELIMINAZIONE DEL DUVRI

Il comma 3 dell’articolo 26 del Decreto viene stravolto e diventa:
Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze o individuando un proprio incaricato, in possesso di adeguata formazione, esperienza e competenza, per sovrintendere a tale cooperazione e coordinamento
Questo comporta di fatto l’eliminazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione del Rischi di Interferenze) per i lavori in appalto, consentendo al datore di lavoro, in alternativa alla compilazione del documento, la nomina di un incaricato.
Viene quindi cancellato il documento che dovrebbe consentire di analizzare i rischi di interferenze tra diverse ditte e definire in concreto le misure di prevenzione e protezione da adottare, sostituendolo con una figure di un coordinatore a cui addossare ogni responsabilità in caso di incidenti.
Non solo, viene modificato anche il comma 3bis dell’articolo 26 che permette di non elaborare il DUVRI e nemmeno di nominare il coordinatore, “nei casi in cui i documenti di valutazione dei rischi del datore di lavoro committente e dell’impresa appaltatrice considerano tutti i rischi dovuti a eventuali interferenze”. Quindi per i datori di lavoro committente e appaltatore basterà scrivere sul proprio documento (grazie anche alla semplificazione di quest’ultimo, si veda dopo) di avere valutato tutti i rischi da interferenze (cosa impossibile visto l’enorme variabilità dei possibili lavori appaltabili) per eliminare del tutto ogni controllo (tramite DUVRI o tramite coordinatore) dei rischi di interferenze.
La conseguenza di queste modifiche è particolarmente grave in una realtà lavorativa come quella italiana in cui praticamente tutte le attività lavorative prevedono miriadi di appalti e subappaltai con la presenza contemporanea di decine di ditte nei medesimi luoghi di lavoro. L’eliminazione del DUVRI cancellerà ogni possibilità di controllo sulle interferenze pericolose e quindi non potrà che aumentare il numero di infortuni.


ELIMINAZIONE DEL DUVRI E DEL COORDINAMENTO PER “LAVORI BREVI”

Con ulteriore modifica del comma 3-bis dell’articolo 40 del Decreto, Il limite temporale per il quale decade l’obbligo di compilazione del DUVRI (o grazie alle modifiche sopra richiamate, della nomina del coordinatore), viene innalzato a dieci uomini-giorno, eliminando così per una enorme mole di attività in appalto ogni controllo sul coordinamento tra le ditte.


ELIMINAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER PICCOLE AZIENDE O PER AZIENEDE A BASSO RISCHIO

Vengono aggiunti 4 commi all’articolo 29 del Decreto, che consentiranno di autocertificare (cioè di fatto di non eseguire) la valutazione del rischio ad aziende a “basso rischio” (non ancora definite), alle aziende sotto i 10 lavoratori, ma anche a quelle sotto i 50 lavoratori che nei due anni precedenti non abbiano avuto infortuni o malattie professionali.
Giova ricordare che il documento di valutazione del rischio, non è una semplice elencazione del tipo e del livello dei rischi presenti, ma è soprattutto il documento in cui si definiscono le misure tecniche e organizzative di prevenzione e protezione e le figure aziendali che ne sono responsabili.
In attesa di capire cosa si intenderà per aziende a “basso rischio”, va osservato che qualunque azienda comporta dei rischi. Anche il semplice lavoro d’ufficio può comportare rischi per la salute (stress, fattori posturali, ecc.) e per la sicurezza (rischi da impianti elettrici, rischi in caso di emergenza tipo terremoto).
Inoltre permettere alle aziende di non elaborare il documento di valutazione dei rischi solo in base al numero di dipendenti è assurdo, in quanto la valutazione è tanto più necessaria non in funzione del numero di lavoratori, ma in funzione del livello e del tipo di rischio.
Inoltre permettere lo sconto di non redigere il documento per aziende che non hanno avuto infortuni o malattie professionali è contrario a ogni principio di prevenzione. Valutare i rischi e definire le misure di prevenzione e protezione serve a ridurre in origine la probabilità di infortunio. Non è possibile aspettare il morto per imporre al datore di lavoro la valutazione del rischio!
Queste modifiche sono ancora più gravi tenendo conto della struttura produttiva italiana che è basata, nella stragrande maggioranza dei casi da piccole imprese, sotto i 10 dipendenti. Quelle poi sotto i 50 sono un numero ancora più elevato.


SNATURAMENTO DEL PIANI OPERATIVO DI SICUREZZA E DEI PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO PER I CANTIERI

Viene aggiunto un articolo 104-bis, relativo alla gestione del cantieri temporanei e mobili, permettendo anche in questo caso la semplificazione (cioè lo snaturamento) dei due documenti cardine per la gestione della sicurezza nei cantieri edili: il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e il Piano Operativo di Sicurezza (POS.
Il PSC è il documento redatto dal committente che deve specificare in maniera dettagliata i rischi esistenti nei cantieri derivanti da interferenze tra le ditte presenti e definire le misure tecniche e organizzative per eliminare o ridurre i rischi derivanti da tali interferenze.
Il POS è invece il documento che tutte le ditte appaltate e subappaltate devono redigere per ogni cantiere, recependo i contenuti del PSC, per definire le misure di prevenzione e protezione delle singole ditte.
Semplificare tali documenti significa aumentare la superficialità della loro redazione, rendendoli di fatto solo documenti formali e non sostanziali, e aumentando così il rischio di infortuni in un settore, quello delle costruzioni, che conta oggi la maggioranza degli infortuni mortali o invalidanti.


ELIMINAZIONE DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI CANTIERI PER I “PICCOLI” SCAVI

Tra le attività per le quali l’attuale articolo 88 del decreto permette di non applicare le modalità di gestione dei cantieri temporanei e mobili definiti dal Titolo IV del Decreto, viene aggiunta anche  quella di “piccoli scavi senza costruzione, finalizzati alla creazione delle infrastrutture per servizi”.
A parte sapere cosa si intende per “piccoli” permettere di non adottare le misure di tutela dei cantieri per i piccoli scavi, comporterà l’aumento del rischio per un’attività (quella di scavo) che già oggi comporta un elevato numero di incidenti.


ELIMINAZIONE DELL’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEGLI INFORTUNI ALLE AUTORITA’ DI PUBBLICA SICUREZZA

Viene abrogato l’articolo 54 del D.P.R.1124/65 che stabiliva che:
Il datore di lavoro [...] deve, nel termine di due giorni, dare notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni”.
Praticamente gli infortuni potranno essere comunicati solo all’INAIL. In tal modo le autorità di pubblica sicurezza rimarranno all’oscuro del fenomeno infortunistico, cioè di un avvenuto reato di lesioni od omicidio colposi.


ELIMINAZIONE DELLE COMPETENZE DELLE AUTORITA’ DI PUBBLICA SICUREZZA E DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA IN CASO DI INFORTUNI

Viene abrogato il primo comma dell’articolo 56 del D.P.R.1124/65 che stabiliva che:
L'autorità di pubblica sicurezza appena ricevuta la denuncia di cui all'articolo 54, deve rimettere, per ogni caso denunciato di infortunio, in conseguenza del quale un prestatore d'opera sia deceduto od abbia sofferto lesioni tali da doversene prevedere la morte od un'inabilità superiore ai trenta giorni e si tratti di lavoro soggetto all'obbligo dell'assicurazione, un esemplare della denuncia al Pretore nella cui circoscrizione è avvenuto l'infortunio”.
Vengono inoltre modificati i comma successivi del medesimo articolo togliendo alla Procura della Repubblica l’obbligo di avviare un’indagine sulle cause dell’infortunio, demandando l’obbligo alla Direzione del Lavoro.
Vengono così cancellate del tutto le competenze delle autorità di pubblica sicurezza e della Procura riducendo in maniera inaccettabile le garanzie di procedimenti penali e civili a carico dei responsabili dell’infortunio.


ELIMINAZIONE DELLA POSSIBILITA’ DA PARTE DELL’ORGANO DI VIGILANZA DI RICHIEDERE PRESCRIZIONI PER NUOVI LUOGHI DI LAVORO O DI RISTRUTTURAZIONE DI QUELLI ESISTENTI

L’articolo 67 del Decreto relativo all’obbligo di notifica all’organo di vigilanza della costruzione di nuovi edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, oppure degli ampliamenti e delle ristrutturazioni di quelli esistenti viene completamente modificato nell’aspetto procedurale.
Nel nuovo testo viene abrogato il seguente periodo:
Entro trenta giorni dalla data di notifica, l'organo di vigilanza territorialmente competente può chiedere ulteriori dati e prescrivere modificazioni in relazione ai dati notificati”.
Quindi la comunicazione non serve praticamente più a niente, non avendo più l’organo di vigilanza la competenza di richiedere modifiche in caso di non ottemperanza delle norme relative alla caratteristiche dei luoghi di lavoro.


DERESPONSABILIZZAZIONE DELL’OBBLIGO DI NOTIFICA

Tutte le seguenti notifiche all’organo di vigilanza attualmente a totale carico del committente dei lavori o del datore di lavoro e il cui mancato adempimento costituisce reato penale:
notifica preliminare prima dell’inizio dei lavori nei cantieri edili (articolo 99 comma del decreto)
superamento dei limiti di esposizione per gli agenti chimici pericolosi (articolo 225, comma 8 del Decreto);
eventi imprevedibili di esposizione ad agenti cancerogeni e misure adottate per ridurre le conseguenze (articolo 240, comma 3 del Decreto);
notifica preliminare prima dell’inizio dei lavori di rimozione o demolizione di materiali contenente amianto (articolo 250, comma 1 del Decreto);
dispersione nell’ambiente di agenti biologici pericolosi e misure adottate per ridurre le conseguenze (articolo 277, comma 2 del Decreto)
potranno anziché dal datore di lavoro essere effettuate “in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro”.
Non è chiaro cosa succederà in caso di omessa notifica, la cui responsabilità dovrebbe rimanere a carico del datore di lavoro.
Sicuramente questa modifica permetterà uno “scaricabarile” di responsabilità con il conseguente allungamento dei procedimenti penali, fino alla prescrizione del reato stesso.

Infortuni sul lavoro. Come il ministro rovescia la frittata

Come sempre accade, il rapporto annuale dell’Inail sollecita facili entusiasmi. Quest’anno non è andata diversamente. Enfaticamente Marco Fabio Sartori, presidente dell’Inail, ha dichiarato che «per la prima volta dal dopoguerra, nel 2010, la soglia dei morti sul lavoro è scesa sotto i mille casi-anno».
Addirittura il ministro Sacconi ha parlato di «dati incoraggianti», dovuti al fatto che «cresce la cultura della prevenzione malgrado il pressing della competizione». Un modo come un altro per raccontare la favola che si possono aumentare i ritmi di lavoro e ridurre i diritti dei lavoratori, senza causare danni alla loro salute e senza rischi per la loro incolumità.

Ma cosa dice, in sintesi, il rapporto annuale Inail? Mostrerebbe, dati alla mano, un calo degli infortuni sul lavoro e delle morti ipocritamente definite bianche. E’ segnalato nel 2010, rispetto all’anno precedente, un calo degli infortuni di oltre 14mila casi (nel 2009 erano 790.112) e conta 980 morti sul lavoro (contro i 1053 del 2009). A Sartoni e Sacconi pare sufficiente per fare intendere che la strada intrapresa contro gli infortuni è quella giusta. Vediamo se ci sono le giustificazioni.

Intanto sarà appena il caso di citare lo stesso rapporto Inail, il quale precisa che “i dati  potranno considerarsi definitivi solo con l’aggiornamento al 31 ottobre dell’anno in corso” e che i 980 morti sul lavoro sono frutto di “stime previsionali”.
Il motivo è che considerando i decessi avvenuti entro 180 giorni dall’infortunio, “le statistiche relative ai casi mortali del 2010 non sono ancora complete”. Ma proviamo ad entrare nel merito dei numeri.

Il “sensibile calo” del numero degli infortuni e delle morti sul lavoro, non ha senso se mostrato solo nei suoi valori assoluti. Trascuriamo in questa occasione il discorso del lavoro nero, una piaga sociale che causa un elevatissimo numero di infortuni e morti sul lavoro: le cifre sono solo stimabili e si può dire che difficilmente potrebbero entrare in un rapporto ufficiale.
Sappiamo però che la crisi economica ha prodotto migliaia di disoccupati e molte migliaia di ore lavorate in meno. Questo dato non può essere lasciato da parte. Come utilizzarlo? Come richiesto da standard riconosciuti, e cioè considerando quanti infortuni sono avvenuti per milione di ore lavorate e quanti per ogni centomila lavoratori. Si ha così un dato realmente raffrontabile. Eseguendo questo semplice rapporto, si nota come quei facili entusiasmi di cui si diceva non abbiano ragion d’essere.

Considerando i dati dell’Istat su ore lavorate e numero di lavoratori dipendenti, la fredda statistica racconta che il 2010 ha fatto registrare 25,6 infortuni ogni milione di ore lavorate, praticamente come il 2009 (quando erano stati 25,9). I dati infortunistici non migliorano se messi in rapporto con il numero di lavoratori, per cui, ogni 100mila dipendenti si sono infortunati in 41 nel 2010, come nel 2009. E per ogni 100mila dipendenti, nel 2010 sono morte sul lavoro poco più di 5 persone (5,5 è il rapporto nel 2009). E stiamo prendendo in considerazione i soli dati Inail.
Se considerassimo i dati dell’Osservatorio Indipendente di Bologna sulle morti per infortuni sul lavoro, che ha contato non 980 infortuni mortali, ma ben 1080, la situazione sarebbe ben peggiore.

Un dato da non sottovalutare è quello delle malattie professionali, troppo spesso messe in secondo piano nelle analisi sulle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro. In realtà si tratta di una piaga enorme, che ogni anno, per migliaia di persone significa inabilità permanente al lavoro.
Le malattie denunciate nel 2010 sono cresciute del 22% rispetto all’anno precedente e di queste il grosso (oltre il 60%) è rappresentato da disturbi muscolo-scheletrici riconducibili all’intensità dei ritmi di lavoro. Un dato che dovrebbe rappresentare un monito per i sindacati “complici” (come li definì Sacconi) che hanno firmato gli accordi di Pomigliano e Mirafiori, che di fatto intensificano i carichi di lavoro e che l’accordo del 28 giugno con Confindustria (ed in questo caso anche Cgil) potrebbe estendere a tutto il mondo del lavoro.

E’ quindi facilmente intuibile che quegli accordi, mentre faranno accrescere le produttività aziendali, favoriranno anche la crescita delle patologie muscolo-scheletriche, creando un esercito di lavoratori con la salute compromessa e scartati spesso dal ciclo produttivo. I costi sociali sono già enormi (circa il 2% del PIL in Europa) e sono pagati dalla collettività.
Non solo: quella delle malattie professionali è una piaga che uccide. Solo per il 2010 l’Inail ha indennizzato 383 casi di morte per malattie professionali, ma “la ‘generazione completa’ di morti per patologie professionali denunciate nel 2010 è destinata, nel lungo periodo, ad attestarsi intorno alle 1.000 unità”, come ammette l’ente nel suo rapporto.

Insomma, «dati incoraggianti» possono essere letti solo con gli occhi di Sacconi, che nel 2008, quando ancora non era ministro, si era affrettato a dare giudizi negativi sul Testo Unico della sicurezza sul lavoro, tra le poche note positive del governo Prodi. La promessa conseguente di colui che sarebbe stato il ministro del Lavoro dell’attuale governo Berlusconi, è stata quella di ridiscutere quel testo normativo. Quella promessa fu mantenuta: il Testo unico sulla sicurezza lavoro è stato praticamente destrutturato nel 2009. Le conseguenze della riscrittura del Testo Unico stanno anche nei numeri che abbiamo citato.

I tuoi diritti? A partire da 37 euro

È evidente che c’è una logica nei provvedimenti che, uno alla volta, modificano  (o cancellano) i diritti fondamentali dei lavoratori. Solo le forze di opposizione parlamentare sembrano non accorgersi di quello che sta avvenendo.
L’ultimo dei provvedimenti che disegnano un tenebroso quadro per il mondo del lavoro, è nascosto tra i commi della manovra economica. Non sembri strano, questo governo ha già mostrato tante volte la meschinità dei suoi atteggiamenti, infilando commi che abbassavano le tutele dei lavoratori (sia in materia di diritti, che in materia di sicurezza) in provvedimenti che regolavano tutt’altra materia. Ergo, pare impossibile che l’opposizione parlamentare ancora non abbia mangiato la foglia.

Tornando alla questione, il comma 6 della manovra economica prevede che nei «processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego» sia versato un contributo, previsto dall'articolo 13 del Dpr n. 115 del 2002, di almeno 37 euro. Come spiega Alberto Burgio su Il Manifesto di ieri, «tradotto in volgare vuol dire che, da oggi, se un lavoratore (anche precario o in nero) vuol iniziare una causa contro il datore di lavoro o un cittadino intende rivendicare in giudizio una prestazione previdenziale o assistenziale, non potrà muovere un passo senza versare un contributo a partire da 37 euro (ma secondo gli studi della Cgil, il costo medio di ogni causa sarà di 233 euro)».

Si tratta di un nuovo colpo ai diritti dei lavoratori, che non deve essere letto come una cosa a sé. Basti pensare a quanto prevede il cosiddetto “collegato lavoro”, approvato qualche mese fa, che tra le misure adottate prevede “libera volontà” del lavoratore di accettare deroghe peggiorative a norme di legge e di contratto collettivo. Tra le deroghe, anche la preventiva rinuncia, in caso di controversia, a tutelarsi di fronte ad un giudice che sarebbe così sostituito appunto da un collegio arbitrale. Sempre il collegato lavoro prevede inoltre che in caso di processo di lavoro il giudice non potrà entrare nel merito dell’organizzazione del lavoro e delle scelte produttive.

Ecco, in questo quadro deve essere visto l’inserimento di quel comma 6 nella manovra economica. Ed nel disegno che si va delineando trovano spazio anche gli accordi Fiat e l’accordo del 28 giugno tra sindacati confederali e Confindustria. Perché se da una parte (quella collettiva) ci si accorda per deroghe al CCNL, tregua sindacale e azzeramento del conflitto sociale; dall’altra (per i singoli lavoratori) si tenta di eludere anche la tutela di diritti individuali. Si tratta di un processo di annullamento delle possibilità di agire per la garanzia dei propri diritti, a qualunque livello. Perché ad essere garantito deve rimanere solo il profitto, quale unica variabile indipendente della produzione.

Un passo alla volta, si sta di fatto realizzando il disegno padronale, già rivendicato dal governo per bocca del ministro Sacconi, di sostituire lo Statuto dei Lavoratori con uno Statuto dei lavori. Laddove sostituire la parola “lavori” con “lavoratori”, significa affermare, anche formalmente, la supremazia del lavoro (organizzato dall’impresa) sui lavoratori. La messa a norma della subordinazione dei diritti individuali e collettivi agli interessi particolari aziendali. Il primato del profitto sui principi costituzionalmente garantiti.

Sicurezza sul lavoro: cartellino giallo per l'Italia?

Era il 5 agosto del 2009 quando in Gazzetta Ufficiale n. 108 è stato pubblicato il D.Lgs. n. 106. Quel decreto, eufemisticamente definito di integrazione e correzione del T.U. della sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08) approvato dal governo Prodi, è stato la riscrittura operata dall'esecutivo di Berlusconi delle norme in materia, a discapito dell'effettiva tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
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