Si diceva “ancora una volta”, perché nella sua breve vita questo governo ha già tentato due volte di “semplificare” gli adempimenti a carico delle imprese, in materia di sicurezza sul lavoro, mostrando una sostanziale indifferenza nei riguardi della tutela della salute e dell’incolumità di chi lavora. Già nel decreto semplificazioni dello scorso febbraio, il governo aveva tentato di azzerare i controlli nelle aziende; poi aveva provato a derogare le aziende dall’obbligo di valutare i rischi sul lavoro nei primi due anni di attività. Ma in questo modo i lavoratori sono soggetti a grave rischio.
Il governo quindi torna alla carica, ancora con un pacchetto semplificazioni. Senza entrarvi tecnicamente nel merito (lo ha fatto bene Marco Spezia nel documento che riporto in basso che io, anche da collega, condivido assolutamente in tutte le considerazioni), si deve sottolineare che le semplificazioni proposte prevedono deroghe per adempimenti in carico alle aziende fondamentali per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Tra questi vi è l’obbligo di valutare i rischi aziendali (inderogabile obbligo dei datori di lavoro); quello di documentare la valutazione dei rischi dovuti alle interferenze causate dalla contemporanea presenza di più imprese in uno stesso luogo di lavoro, attraverso il cosiddetto Duvri (si tratta di rischi molto insidiosi, perché non dipendono direttamente dalle attività di ciascuna impresa e quindi meno palesi); fino all’obbligo di formare ed informare i lavoratori. È vero che – bontà loro! – sono escluse dalle “semplificazioni” citate (ma non da altre pure importanti) alcune tipologie di attività molto pericolose (ad esempio quelle a rischio di incidente rilevante o le centrali termoelettriche. Ma ad usufruirne saranno comunque la grande maggioranza delle imprese che impiegano complessivamente milioni di lavoratori, alle quali si vuol concedere la possibilità a fare un po’ come pare loro in materia di sicurezza lavoro. Come a dire che il diritto alla salute ed all’integrità fisica dei lavoratori è in mano alla discrezionalità del datore di lavoro.
L’aspetto che mi pare centrale, in questa situazione, è la volontà del governo Monti di concedere, alle nuove aziende, scandalose proroghe (di due anni!) per valutare i rischi dovuti alle proprie attività. In pratica per due anni i datori di lavoro saranno esentati dal valutare a quali rischi sono sottoposti i lavoratori. In sostanza, con queste "semplificazioni", la tutela della salute e dell'integrità fisica delle persone che lavorano non costituirebbero una priorità imprescindibile da qualunque altro aspetto aziendale.
Ricordo, en passant, che già il ministro Sacconi intervenne in maniera simile, ma in maniera molto più blanda: nelle modifiche del 2009 al TU sulla sicurezza lavoro, infatti, si parlava di concessione di un tempo di 90 giorni per l’elaborazione del documento (cosiddetto DVR) che attesta l’effettuazione della valutazione dei rischi, che invece doveva essere immediata. Nel caso del pacchetto semplificazioni, è esattamente la valutazione dei rischi che viene rimandata di due anni dalla costituzione dell’azienda. È perfino inutile sottolineare che è solo dopo aver valutato a quali rischi i lavoratori sono soggetti svolgendo un’attività, che si possono organizzare correttamente le giuste misure di prevenzione e protezione da quegli stessi rischi. È lapalissiano quindi affermare che per i primi due anni i lavoratori di una nuova impresa potranno essere in balìa dei più svariati pericoli. Ed il nostro è un Paese nel quale in due anni, già senza quelle semplificazioni, muoiono e si ammalano per cause di lavoro diverse migliaia di persone.
La sicurezza sul lavoro, insomma, continua ad essere considerata un costo da abbattere in nome della competitività. Un concetto assunto dal governo Monti in piena continuità con quello Berlusconi, del quale faceva parte tal Giulio Tremonti che definì la sicurezza sul lavoro “un lusso che non ci possiamo permettere”. Il presidente Monti continua a ripetere che per rilanciare l’economia c’è bisogno del sacrificio di tutti. A quanto pare, ai lavoratori si chiede si sacrificare perfino la propria salute e la propria incolumità fisica; di sacrificare sé stessi. È questo non è accettabile.
Questo è un motivo in più per opporsi con forza al governo Monti e a chi lo sostiene.
Carmine Tomeo
PRIMO ESAME CRITICO DELLA BOZZA DI DECRETO SULLA SEMPLIFICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE DI TUTELA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
di Marco Spezia
ingegnere e tecnico della sicurezza
SICUREZZA SUL LAVORO – KNOW YOUR RIGHTS!
RIDUZIONE DELLA FORMAZIONE E DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA PER LAVORO “BREVI”
All’articolo 3 del Decreto viene aggiunto il comma 13 bis:
“Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e la Conferenza Stato-Regioni, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa di salute e sicurezza sul lavoro, sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi alla informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto applicabili alle prestazioni che implichino una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell’anno solare di riferimento”.
In attesa di capire cosa voglia dire “semplificazione degli adempimenti” appare inaccettabile qualunque semplificazione su formazione e sorveglianza sanitaria.
Indipendentemente dalla durata del lavoro la formazione è fondamentale per permettere al lavoratore di conoscere i rischi a cui va incontro e come affrontarli.
Anzi è proprio nei lavori di breve durata, in cui viene a mancare l’esperienza e la conoscenza dell’azienda e dei suoi rischi che la formazione è importantissima.
Nello stesso modo, ridurre (semplificare) la sorveglianza sanitaria, può comportare la mancata consapevolezza del medico competente che il lavoratore venga destinato a una lavorazione pur non essendo idoneo a svolgerla. Non a caso, infatti il primo passo della sorveglianza sanitaria è la visita preventiva di idoneità alla mansione
ELIMINAZIONE DELL’OBBLIGO DI ELABORARE I DATI AGGREGATI SANITARI E DI RISCHIO DEI LAVORATORI SOTTOPOSTI SORVEGLIANZA SANITARIA
Abrogando i commi 1 e 2 dell’ articolo 40 e l’Allegato IIIB e modificando il comma 2bis dell’articolo 40, viene eliminato del tutto l’ obbligo per il medico competente di qualunque azienda di elaborare e trasmette all’autorità competente le informazioni relative ai dati relativi ai rischi cui sono esposti i lavoratori, gli infortuni denunciati, le malattie professionali segnalate, la tipologia dei giudizi di idoneità.
Viene quindi a mancare così del tutto sia un controllo sui fenomeni infortunistici e da malattie professionali delle aziende, sia la possibilità di elaborare statistiche nazionali sulla correlazione tra rischio aziendali e infortuni / malattie.
ELIMINAZIONE DEL DUVRI
Il comma 3 dell’articolo 26 del Decreto viene stravolto e diventa:
“Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze o individuando un proprio incaricato, in possesso di adeguata formazione, esperienza e competenza, per sovrintendere a tale cooperazione e coordinamento”
Questo comporta di fatto l’eliminazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione del Rischi di Interferenze) per i lavori in appalto, consentendo al datore di lavoro, in alternativa alla compilazione del documento, la nomina di un incaricato.
Viene quindi cancellato il documento che dovrebbe consentire di analizzare i rischi di interferenze tra diverse ditte e definire in concreto le misure di prevenzione e protezione da adottare, sostituendolo con una figure di un coordinatore a cui addossare ogni responsabilità in caso di incidenti.
Non solo, viene modificato anche il comma 3bis dell’articolo 26 che permette di non elaborare il DUVRI e nemmeno di nominare il coordinatore, “nei casi in cui i documenti di valutazione dei rischi del datore di lavoro committente e dell’impresa appaltatrice considerano tutti i rischi dovuti a eventuali interferenze”. Quindi per i datori di lavoro committente e appaltatore basterà scrivere sul proprio documento (grazie anche alla semplificazione di quest’ultimo, si veda dopo) di avere valutato tutti i rischi da interferenze (cosa impossibile visto l’enorme variabilità dei possibili lavori appaltabili) per eliminare del tutto ogni controllo (tramite DUVRI o tramite coordinatore) dei rischi di interferenze.
La conseguenza di queste modifiche è particolarmente grave in una realtà lavorativa come quella italiana in cui praticamente tutte le attività lavorative prevedono miriadi di appalti e subappaltai con la presenza contemporanea di decine di ditte nei medesimi luoghi di lavoro. L’eliminazione del DUVRI cancellerà ogni possibilità di controllo sulle interferenze pericolose e quindi non potrà che aumentare il numero di infortuni.
ELIMINAZIONE DEL DUVRI E DEL COORDINAMENTO PER “LAVORI BREVI”
Con ulteriore modifica del comma 3-bis dell’articolo 40 del Decreto, Il limite temporale per il quale decade l’obbligo di compilazione del DUVRI (o grazie alle modifiche sopra richiamate, della nomina del coordinatore), viene innalzato a dieci uomini-giorno, eliminando così per una enorme mole di attività in appalto ogni controllo sul coordinamento tra le ditte.
ELIMINAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER PICCOLE AZIENDE O PER AZIENEDE A BASSO RISCHIO
Vengono aggiunti 4 commi all’articolo 29 del Decreto, che consentiranno di autocertificare (cioè di fatto di non eseguire) la valutazione del rischio ad aziende a “basso rischio” (non ancora definite), alle aziende sotto i 10 lavoratori, ma anche a quelle sotto i 50 lavoratori che nei due anni precedenti non abbiano avuto infortuni o malattie professionali.
Giova ricordare che il documento di valutazione del rischio, non è una semplice elencazione del tipo e del livello dei rischi presenti, ma è soprattutto il documento in cui si definiscono le misure tecniche e organizzative di prevenzione e protezione e le figure aziendali che ne sono responsabili.
In attesa di capire cosa si intenderà per aziende a “basso rischio”, va osservato che qualunque azienda comporta dei rischi. Anche il semplice lavoro d’ufficio può comportare rischi per la salute (stress, fattori posturali, ecc.) e per la sicurezza (rischi da impianti elettrici, rischi in caso di emergenza tipo terremoto).
Inoltre permettere alle aziende di non elaborare il documento di valutazione dei rischi solo in base al numero di dipendenti è assurdo, in quanto la valutazione è tanto più necessaria non in funzione del numero di lavoratori, ma in funzione del livello e del tipo di rischio.
Inoltre permettere lo sconto di non redigere il documento per aziende che non hanno avuto infortuni o malattie professionali è contrario a ogni principio di prevenzione. Valutare i rischi e definire le misure di prevenzione e protezione serve a ridurre in origine la probabilità di infortunio. Non è possibile aspettare il morto per imporre al datore di lavoro la valutazione del rischio!
Queste modifiche sono ancora più gravi tenendo conto della struttura produttiva italiana che è basata, nella stragrande maggioranza dei casi da piccole imprese, sotto i 10 dipendenti. Quelle poi sotto i 50 sono un numero ancora più elevato.
SNATURAMENTO DEL PIANI OPERATIVO DI SICUREZZA E DEI PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO PER I CANTIERI
Viene aggiunto un articolo 104-bis, relativo alla gestione del cantieri temporanei e mobili, permettendo anche in questo caso la semplificazione (cioè lo snaturamento) dei due documenti cardine per la gestione della sicurezza nei cantieri edili: il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e il Piano Operativo di Sicurezza (POS.
Il PSC è il documento redatto dal committente che deve specificare in maniera dettagliata i rischi esistenti nei cantieri derivanti da interferenze tra le ditte presenti e definire le misure tecniche e organizzative per eliminare o ridurre i rischi derivanti da tali interferenze.
Il POS è invece il documento che tutte le ditte appaltate e subappaltate devono redigere per ogni cantiere, recependo i contenuti del PSC, per definire le misure di prevenzione e protezione delle singole ditte.
Semplificare tali documenti significa aumentare la superficialità della loro redazione, rendendoli di fatto solo documenti formali e non sostanziali, e aumentando così il rischio di infortuni in un settore, quello delle costruzioni, che conta oggi la maggioranza degli infortuni mortali o invalidanti.
ELIMINAZIONE DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI CANTIERI PER I “PICCOLI” SCAVI
Tra le attività per le quali l’attuale articolo 88 del decreto permette di non applicare le modalità di gestione dei cantieri temporanei e mobili definiti dal Titolo IV del Decreto, viene aggiunta anche quella di “piccoli scavi senza costruzione, finalizzati alla creazione delle infrastrutture per servizi”.
A parte sapere cosa si intende per “piccoli” permettere di non adottare le misure di tutela dei cantieri per i piccoli scavi, comporterà l’aumento del rischio per un’attività (quella di scavo) che già oggi comporta un elevato numero di incidenti.
ELIMINAZIONE DELL’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEGLI INFORTUNI ALLE AUTORITA’ DI PUBBLICA SICUREZZA
Viene abrogato l’articolo 54 del D.P.R.1124/65 che stabiliva che:
”Il datore di lavoro [...] deve, nel termine di due giorni, dare notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni”.
Praticamente gli infortuni potranno essere comunicati solo all’INAIL. In tal modo le autorità di pubblica sicurezza rimarranno all’oscuro del fenomeno infortunistico, cioè di un avvenuto reato di lesioni od omicidio colposi.
ELIMINAZIONE DELLE COMPETENZE DELLE AUTORITA’ DI PUBBLICA SICUREZZA E DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA IN CASO DI INFORTUNI
Viene abrogato il primo comma dell’articolo 56 del D.P.R.1124/65 che stabiliva che:
“L'autorità di pubblica sicurezza appena ricevuta la denuncia di cui all'articolo 54, deve rimettere, per ogni caso denunciato di infortunio, in conseguenza del quale un prestatore d'opera sia deceduto od abbia sofferto lesioni tali da doversene prevedere la morte od un'inabilità superiore ai trenta giorni e si tratti di lavoro soggetto all'obbligo dell'assicurazione, un esemplare della denuncia al Pretore nella cui circoscrizione è avvenuto l'infortunio”.
Vengono inoltre modificati i comma successivi del medesimo articolo togliendo alla Procura della Repubblica l’obbligo di avviare un’indagine sulle cause dell’infortunio, demandando l’obbligo alla Direzione del Lavoro.
Vengono così cancellate del tutto le competenze delle autorità di pubblica sicurezza e della Procura riducendo in maniera inaccettabile le garanzie di procedimenti penali e civili a carico dei responsabili dell’infortunio.
ELIMINAZIONE DELLA POSSIBILITA’ DA PARTE DELL’ORGANO DI VIGILANZA DI RICHIEDERE PRESCRIZIONI PER NUOVI LUOGHI DI LAVORO O DI RISTRUTTURAZIONE DI QUELLI ESISTENTI
L’articolo 67 del Decreto relativo all’obbligo di notifica all’organo di vigilanza della costruzione di nuovi edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, oppure degli ampliamenti e delle ristrutturazioni di quelli esistenti viene completamente modificato nell’aspetto procedurale.
Nel nuovo testo viene abrogato il seguente periodo:
“Entro trenta giorni dalla data di notifica, l'organo di vigilanza territorialmente competente può chiedere ulteriori dati e prescrivere modificazioni in relazione ai dati notificati”.
Quindi la comunicazione non serve praticamente più a niente, non avendo più l’organo di vigilanza la competenza di richiedere modifiche in caso di non ottemperanza delle norme relative alla caratteristiche dei luoghi di lavoro.
DERESPONSABILIZZAZIONE DELL’OBBLIGO DI NOTIFICA
Tutte le seguenti notifiche all’organo di vigilanza attualmente a totale carico del committente dei lavori o del datore di lavoro e il cui mancato adempimento costituisce reato penale:
notifica preliminare prima dell’inizio dei lavori nei cantieri edili (articolo 99 comma del decreto)
superamento dei limiti di esposizione per gli agenti chimici pericolosi (articolo 225, comma 8 del Decreto);
eventi imprevedibili di esposizione ad agenti cancerogeni e misure adottate per ridurre le conseguenze (articolo 240, comma 3 del Decreto);
notifica preliminare prima dell’inizio dei lavori di rimozione o demolizione di materiali contenente amianto (articolo 250, comma 1 del Decreto);
dispersione nell’ambiente di agenti biologici pericolosi e misure adottate per ridurre le conseguenze (articolo 277, comma 2 del Decreto)
potranno anziché dal datore di lavoro essere effettuate “in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro”.
Non è chiaro cosa succederà in caso di omessa notifica, la cui responsabilità dovrebbe rimanere a carico del datore di lavoro.
Sicuramente questa modifica permetterà uno “scaricabarile” di responsabilità con il conseguente allungamento dei procedimenti penali, fino alla prescrizione del reato stesso.
infatti: UN MOTIVO IN PIU' !!!
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