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Nucleare: dubbi sul referendum? Ecco perche' sono immotivati.

In rete ci sono articoli che pongono dubbi sul votare SI al referendum sul nucleare. In effetti, per come è formulato il quesito, considerando il contenuto delle norme da abrogare, dei dubbi possono in prima battuta sorgere. Qualcuno di questi viene da giuristi autorevoli, la stragrande maggioranza vengono descritti in copia/incolla su vari blog. I primi sono ovviamente articolati e vanno oltre il quesito in senso stretto, allargando la questione a decisioni di ordine costituzionale, di rapporti da organi dello Stato (come fa in maniera ottima Sergio Romano su Repubblica, ad esempio); gli altri in genere si fermano alla lettura del testo dei commi di legge da abrogare con il referendum.

Leggo ad esempio sul blog del giornalista e sociologo Giuseppe Gallo, il dubbio che "uno va alle urne pensando di votare a favore o contro il nucleare, e invece vota un’altra cosa", e questo perché votando SI al nuovo quesito, si abrogano i commi 1 e 8 dell’articolo 5 del dl 31/03/2011 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 26/05/2011 n.75 e si riporta il testo incriminato per dimostrare la legittimità del dubbio.

L’articolo 5 comma 1, così recita: “Al fine di acquisire ulteriori evidenze scientifiche, […] non si procede alla definizione e attuazione del programma di localizzazione, realizzazione ed esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare.”  Non si procede. Abrogare una negazione, significa un consenso, è vero. Ci torno dopo.

Il comma 8 dello stesso articolo 5, dice: “Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Consiglio dei Ministri […] adotta la Strategia energetica nazionale, che individua le priorità e le misure necessarie al fine di garantire la sicurezza nella produzione di energia, la diversificazione delle fonti energetiche e delle aree geografiche di approvvigionamento, il miglioramento della competitività del sistema energetico nazionale e lo sviluppo delle infrastrutture nella prospettiva del mercato interno europeo, l’incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore energetico e la partecipazione ad accordi internazionali di cooperazione tecnologica, la sostenibilità ambientale nella produzione e negli usi dell’energia, anche ai fini della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, la valorizzazione e lo sviluppo di filiere industriali nazionali […].”. Quindi, è la considerazione che viene fatta, votando SI e abrogando anche questo comma, si sta bocciando la possibilità di una strategia energetica, che potrebbe considerare anche le fonti rinnovabili.

Il dubbio che viene posto è: siete sicuri valga la pena votare SI? Andiamo per ordine.
Ho letto e verificato qualcosa. A dire il vero in giro per il web non ci sono granché di spiegazioni che confutino questa tesi e questi dubbi. Allora mi sono andato a vedere le leggi di cui si parla. Non sono un giurista, ma credo si possa tranquillamente interpretare come segue.

È piuttosto evidente, a mio parere, che il comma 5 da abrogare dice che “non si procede” al nucleare solo fintanto che non si siano acquisite “ulteriori evidenze scientifiche” in merito. Dopo di che, una volta acquisite tali evidenze scientifiche, si procederebbe con il piano nucleare del governo. Ma oltretutto, nell’interpretazione che viene data da chi sollecita i dubbi di cui sopra, si commette l’errore di una lettura dei commi da abrogare fatta separatamente tra di loro e questi in maniera autonoma rispetto al restante contenuto dell’articolo 5 del dl 31/03/2011 n. 34.
Se si continua a leggere l’articolo 5, si nota che quello che ne rimarrebbe una volta abrogati i commi 1 e 8, sono modifiche a vari dispositivi di legge per sopprimere parole come “impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare”. In sostanza, con quello che rimarrebbe del testo dell’articolo 5, si esclude la costruzione di centrali nucleari dal territorio nazionale (anche se non mi sembra di poter dire che si escludono siti di stoccaggio di energia nucleare, depositi, ecc).

E veniamo al comma 8 dell’articolo 5, quello sulla Strategia energetica nazionale. Leggendo il testo di quel comma, una lampadina avrebbe dovuto accendersi ai dubbiosi sul SI, notando l’uso dell’articolo determinativo “la” quando si dice che il governo “adotta la Strategia energetica nazionale”, oltre che l’uso della maiuscola in strategia. Ed infatti, la Strategia energetica nazionale è un preciso strumento di indirizzo e programmazione della politica energetica nazionale, la cui definizione è stata attribuita al governo con l’articolo 7 del decreto-legge 112/2008 (“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria”), convertito dalla legge 133/2008. La lettura dell’articolo 7 in questione dovrebbe eliminare ogni ulteriore dubbio.
Si legge infatti che “Entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente decreto (entrata in vigore avvenuta il 25 giugno 2008 – n.d.r.),  il  Consiglio  dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo  economico,  definisce  la ‘Strategia energetica nazionale’, che  indica  le  priorità per il breve ed il lungo periodo e reca la determinazione delle misure necessarie per  conseguire,  anche attraverso meccanismi di mercato, i seguenti obiettivi”. Alla lettera d) del comma 1 di questo articolo, è posto il seguente obiettivo: “realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare”. E ancora, lo stesso articolo 7, al comma 3, parla di "avviare la stipula, entro il 31 dicembre  2009, di uno o più accordi con Stati membri dell'Unione Europea o Paesi Terzi, per intraprendere il processo di sviluppo del settore dell'energia nucleare". E nei successivi commi 2 e 3 si dice di “forniture di energia nucleare a lungo termine da rendere, con eventuali interessi,  a conclusione del processo di costruzione e ristrutturazione delle centrali presenti sul territorio nazionale” e di definizione di aspetti normativi riguardanti “i  soggetti  pubblici operanti nei sistemi dell'energia nucleare”.

E’ questa “la” Strategia energetica nazionale che si vuole abrogare votando SI al referendum e non una qualunque strategia energia nazionale che potrebbe prevedere lo sviluppo di fonti di energia rinnovabili.

Mi pare a questo punto che dubbi, per votare SI al referendum sul nucleare (oltre che sull’acqua e sul legittimo impedimento) non debbano esserci.
Ed ora, non ci resta che battere il quorum e votare convinti quattro volte SI ai referendum del 12 e 13 giugno!

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